Autore: gruppo Famiglia
Data: 19 Novembre 2016
Categorie: Famiglia, persona e minori
Trib. Milano, sez. IX civ., delibera 25 maggio 2015 (Pres. G. Servetti)
Cd. divorzio breve – Legge 6 maggio 2015 n. 55 – modifica dei criteri di riparto interno degli affari civili (procedimenti di divorzio) – Introduzione del criterio di assegnazione del fascicolo del divorzio «per connessione ex lege 55/2015»
La Sezione IX del Tribunale di Milano introduce il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per “connessione ex lege 55/2015”, con effetto immediato, dalla data del 26 maggio 2015; conseguentemente, la causa di divorzio depositata a partire dalla data del 26.5.2015 verrà assegnata al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale ove ancora pendente.
Dal 26 maggio 2015 è in vigore – con effetto immediato anche nei procedimenti pendenti – la legge 6 maggio 2015 n. 55 che modifica il termine per la proponibilità della domanda di divorzio: per quanto qui interessa, per le separazioni giudiziali la domanda divorzile può essere introdotta dopo 12 mesi decorrenti dall’udienza ex art. 708 c.p.c. all’esito della quale il presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati. Per effetto della nuova disciplina (in particolare, del nuovo art. 3 n. 2 lett. b), sarà ricorrente (se non ordinario) il caso in cui la domanda giudiziale di divorzio verrà presentata allorché ancora pende il procedimento di separazione. In corso di lavori parlamentari, era stato proposto di inserire la seguente norma nella Legge 55/2015: «qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale». La norma è stata, poi, espunta al fine di rimettere ai singoli Uffici l’organizzazione interna dei criteri di riparto degli affari, tenuto conto delle specificità di ogni Tribunale. Per quanto riguarda la situazione della Sezione IX, è già in atto un criterio di semplificazione e accelerazione della trattazione dei processi, poiché il giudice che definisce la fase presidenziale è poi il medesimo che assume la veste di istruttore mediante una organizzazione interna all’Ufficio che è «funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata» (in tempi recenti, in questi termini, v. Corte Cost., sentenza 13 maggio 2015 n. 78, con riguardo al sistema tabellare della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano). La Sezione IX (e, quindi, in questo senso è l’opinione di tutti i giudici in servizio) è dell’idea di modificare i criteri di riparto interno degli affari prevedendo che, nel caso in cui la domanda di divorzio sia presentata allorché ancora penda il procedimento di separazione giudiziale, il fascicolo sia assegnato al medesimo giudice. Questa scelta sembra, invero, anche l’unica idonea a garantire una gestione razionale ed efficiente (nonché celere) del contenzioso matrimoniale, sulla scorta delle seguenti ragioni:
Si stima, pertanto, utile introdurre un nuovo criterio di assegnazione dei procedimenti divorzili: attribuzione del procedimento di divorzio “per connessione” ex lege 55/2015. La modifica di assegnazione degli affari si profila, opportuna e necessaria, con le seguenti precisazioni. In primo luogo, la Cancelleria dovrà annotare le assegnazioni per connessione man mano che vengono disposte al fine di tenerne conto (con riduzione in proporzione) nell’assegnazione dei procedimenti di divorzio (carico mensile del singolo giudice) così da realizzare una adeguata e immediata perequazione dei carichi. In secondo luogo, l’assegnazione “per connessione” avrà luogo solo se il procedimento di separazione è ancora “pendente” in primo grado e davanti alla Sezione IX civile.
Per Questi motivi
A modifica dei criteri di riparto interno degli Affari Civili nella Sezione IX Civile, Settore Famiglia:
INTRODUCE il criterio di assegnazione dei fascicoli di divorzio per “connessione ex lege 55/2015”, con effetto immediato, dalla data del 26 maggio 2015;
DISPONE, conseguentemente, che la causa di divorzio depositata a partire dalla data del 26.5.2015 venga assegnata al magistrato investito della trattazione del procedimento di separazione giudiziale ove ancora pendente;
DISPONE che la Cancelleria garantisca la perequazione delle assegnazioni mensili dei procedimenti divorzili, come specificato in parte motiva.
DISPONE che la Cancelleria provveda alla attuazione delle nuove disposizioni.
Si comunichi ai giudici della Sezione e alle Cancellerie dell’Ufficio.
Si comunichi al Presidente del Tribunale.
Milano, lì 25 maggio 2015
Il Presidente
dott. Gloria Servetti